È prevista una sanzione per il locatore che, ottenuto il rilascio alla prima scadenza, non adibisca l’immobile all’uso indicato nella disdetta

Aprile 10, 2019by Studio Legale Mauro

In tema di locazione qualora il locatore ottenga il rilascio alla prima scadenza, consegua la materiale disponibilità del bene ma poi abbia destinato l’immobile al proprio uso personale ritenuto meritevole di tutela dal tribunale, si realizza la fattispecie in presenza della quale l’art. 3 comma 5 L. n. 431 del 1998 prevede il diritto del conduttore al risarcimento dei danni nella misura minima di 36 mensilità. Tale disposizione ha introdotto una sanzione per evitare comportamenti fraudolenti del locatore: posto che il sistema normativo consente al locatore di opporsi al rinnovo automatico alla prima scadenza contrattuale sulla base (soltanto) di una sua intenzione seria e realizzabile di adibire ad un determinato uso ritenuto meritevole di tutela dalla legge, il legislatore, per evitare facili frodi ai danni dei conduttori, ha appunto previsto una sanzione qualora si accerti che, ottenuto il titolo, il locatore non provveda poi ad usare l’immobile per l’uso indicato nella disdetta.

(Corte appello Napoli sez. II, 30/01/2018, n.215)

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