Le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare non sono assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. Infatti, la norma che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lg. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lg. n. 58/1998). Non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto.
Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30520