La donazione, la vendita o la cessione dei diritti di successione effettuata dal chiamato all’eredità a favore di altri chiamati o di un estraneo, determina, per il cedente, accettazione presunta dell’eredità.
L’accettazione presunta si distingue dall’accettazione tacita di eredità, che ha natura di mero atto giuridico, perché, sotto il profilo della volontarietà dell’accettazione, non esige dal giudice l’indagine richiesta dall’articolo 476 del Codice Civile.
In altre parole, di accettazione presunta (che ha invece consistenza di mero fatto giuridico) si parla allorché l’acquisto dell’eredità avvenga in modo automatico, per il solo fatto che si è compiuto un atto espressamente previsto dalla legge (come, ad esempio, la cessione dei diritti ereditari di cui tratta l’art. 477 cod. civ.), senza che abbia rilevanza alcuna la reale volontà contraria all’accettazione.
Cassazione 09/10/2014, n. 21348, e Cassazione, Sezioni Unite, 14/02/1973, n. 454