L’apertura della successione: cos’è e quando si verifica, i casi della commorienza e della morte presunta, l’importanza del momento e del luogo dell’aperta successione

Come è noto, la successione a causa di morte si considera aperta soltanto a seguito del decesso dell’ereditando e nel luogo dell’ultimo domicilio di costui.

L’unico evento (in ogni caso sempre da provare) attinente alla vita umana e capace di provocare l’apertura della successione mortis causa determinando con ciò la vocazione ereditaria, è costituito, quindi, dal fatto giuridico della morte di un dato soggetto, che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 29 dicembre 1993, n. 578, si verifica con l’irreversibile cessazione di ogni funzione dell’encefalo.

Ove però a decedere a causa di un unico infortunio o incidente non sia una singola persona, ma più persone legate tra loro da vincoli di parentela, e non risulti possibile stabilire con esattezza il momento preciso della morte di ognuna di esse – e pertanto chi di loro, sopravvivendo anche per un solo istante all’altro, era chiamato a succedere – soccorre l’istituto giuridico della commorienza, previsto e disciplinato dall’art. 4 del Codice Civile, in virtù del quale i soggetti in questione si considerano deceduti nello stesso momento.

In tal modo, anche quando è impossibile fornire la prova incontrovertibile della premorienza di un soggetto rispetto a un altro, si è comunque nella condizione di non lasciare irrisolti problemi di incertezza circa l’acquisto di diritti che derivano dall’apertura della successione mortis causa.

Ciò chiarito, va altresì precisato che è insegnamento manualistico, oltre che codicistico, che alla morte certificata secondo modalità consuete, si debba equiparare quella accertata in modo indiziario mediante la dichiarazione di morte presunta, la quale viene resa del Tribunale, con sentenza, su richiesta del Pubblico Ministero o di qualunque interessato.

La sentenza in questione, in applicazione del dettato normativo di cui agli articoli 58, 60 e 61 del Codice Civile, dovrà quindi riportare, con precisione, l’esatto momento a cui far risalire la morte presunta.

Nello specifico, esistono ipotesi in cui il momento della morte presunta viene individuato nel giorno a cui risale l’ultima notizia della persona scomparsa, come è previsto avvenga, per esempio, nel caso in cui da almeno 10 anni non si abbiano più notizie dell’assente, o nel caso in cui qualcuno, in tempo di guerra, sia stato imprigionato, internato o trasferito in un paese straniero dal nemico, e siano trascorsi, senza che di lui si siano avute notizie, due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità.

L’esatta individuazione del momento in cui si è verificato il decesso dell’ereditando, risulta essere di fondamentale importanza in ambito successorio, giacché permette di identificare con certezza i chiamati all’eredità, iniziando così a rispondere all’esigenza, evidenziata dall’ordinamento, che altri soggetti assumano la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del patrimonio ereditario, sopravvissuti al defunto.

Il preciso momento in cui si colloca la morte del de cuius risulta poi essere rilevante anche ad altri fini, consentendo, per esempio, ai sensi dell’art. 462 cod. civ., di stabilire la capacità a succedere delle persone fisiche, o permettendo, in forza dell’art. 480 cod. civ., di individuare con esattezza lo specifico termine di prescrizione del diritto di accettare una determinata eredità. Allo stesso modo, è possibile precisare non solo, a norma dell’art. 485 cod. civ., il termine per la redazione dell’inventario, ma anche, in applicazione degli artt. 556 e 747 cod. civ., il valore della quota disponibile dell’asse ereditario, nonché il valore dell’immobile oggetto di collazione per imputazione.

Come detto, oltre al momento dell’apertura della successione, riveste particolare importanza, in materia successoria, anche il luogo in cui si è aperta la successione stessa, il quale non può essere identificato in quello in cui si è verificato il decesso dell’ereditando, dovendo invece coincidere con l’ultimo domicilio del defunto, ossia con la sede principale dei suoi interessi e dei suoi affari.

Il luogo dell’aperta successione, invero, rileva per la concreta applicazione di svariati articoli dei codici di diritto sostanziale e di rito, oltre che di varie disposizioni di attuazione, tra i quali vanno segnalati l’art. 22 cod. proc. civ. (con riferimento all’individuazione del Foro competente per le cause ereditarie), gli articoli 52 e 53 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile (in relazione alla conservazione del registro delle successioni), gli artt. 484 e 519 cod. civ. (in merito alla cancelleria del tribunale tenuta a ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario o la dichiarazione di rinuncia all’eredità), e gli artt. 528, 620, 621 cod. civ. e 747 cod. proc. civ. (con riguardo al tribunale competente a provvedere, rispettivamente, alla nomina del curatore dell’eredità giacente, alla fissazione di un termine per la presentazione di un testamento olografo, alla fissazione di un termine per l’apertura e la pubblicazione di un testamento segreto, e alla concessione dell’autorizzazione alla vendita di beni ereditari).

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