Le spese di rifacimento del lastrico solare ad uso esclusivo vanno ripartite tra tutti i condomini

Agosto 29, 2020by Studio Legale Mauro

Per il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare ad uso esclusivo, l’art. 1126 c.c. prevede l’obbligo a partecipare alle spese, nella misura dei 2/3, da parte di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il terrazzo solare serve ovvero a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale, a cui funge da copertura, con esclusione dei condòmini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di condòmino, bensì dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza oggetto della riparazione.

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, n.18045

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