La disciplina che regola la distanza tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico
L’art. 873 c.c., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per vendita di bevande collocato sul marciapiede di una piazza), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l’uso normale delle piazze e delle strade...


