L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni si applica anche ai manufatti che hanno la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo

L’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, n.5335

Studio Legale Mauro