L’accettazione tacita dell’eredità come conseguenza dell’esperimento di azioni giudiziarie

Dicembre 19, 2018by Studio Legale Mauro

L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, e può quindi legittimamente reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chiamato stesso, di azioni giudiziarie, che – essendo rivolte alla rivendica o alla difesa della proprietà, piuttosto che al conseguimento del risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione del patrimonio del defunto consentiti dall’art. 460 cod. civ., travalicando invece il semplice mantenimento della stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, ed evidenziando, in tal modo, la volontà del chiamato di fare propri i diritti successori.

(Cassazione 24/04/2018, n. 10060; e Cassazione 27/06/2005, n. 13738)

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