Leasing traslativo immobiliare, si applica la disciplina della proprietà

Novembre 6, 2019by Studio Legale Mauro

In tema di scioglimento per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 c.c., del contratto di leasing traslativo, non trova applicazione, neppure analogica, la disposizione dell’art. 1526 c.c. che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti contraenti attraverso la restituzione all’utilizzatore delle rate versate ed il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso dell’uso del bene, difettando nel caso di accordo solutorio l’indefettibile presupposto legale dell’inadempimento imputabile a colpa dell’utilizzatore che determina la risoluzione del contratto, atteso che i contraenti – nell’esercizio della loro autonomia negoziale – hanno valutato confacente ai propri interessi non dare ulteriore seguito alla esecuzione del rapporto obbligatorio, ritenendosi soddisfatti dalla parziale attuazione del contratto.

Cassazione Civile sez. III n. 27999/19

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