Nulle le clausole del regolamento di condominio che vietano il distacco dal riscaldamento centralizzato, ammesse quelle che impongono una contribuzione alle spese del rinunziante

Dicembre 13, 2019by Studio Legale Mauro

Ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco. Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile (nel caso di specie, in cui il regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide sull’efficacia della clausola contrattuale, che viene meno).

Cassazione civile sez. II, 11/12/2019, n.32441

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