Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo o pretendere garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi; ciò presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo ed attuale e non presuntivo o putativo.
(Cassazione Civile, sez II, 27/03/2019 n. 8571)


