Le conseguenze dell’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità devoluta al figlio minore, effettuata dal genitore esercente la potestà senza la redazione dell’inventario dei beni ereditari.

Aprile 24, 2019by Studio Legale Mauro

Come è noto, all’accettazione dell’eredità devoluta ai minori è possibile procedere soltanto con il beneficio di inventario, e pertanto, a prescindere dal valore del compendio ereditario, non sono consentite modalità di accettazione che divergano da quella beneficiata. Ne consegue che è da considerarsi nulla e priva di qualsivoglia effetto giuridico, ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, non conferendo al minore la qualità di erede.

Qualora, invece, il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all’eredità, proceda all’accettazione secondo le modalità prescritte dall’art. 471 c.c., facendo così acquistare al minore la qualità di erede, ma non rediga l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità per i debiti e i pesi ereditari, e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo che, però, viene considerato erede puro e semplice.

(Cassazione 24/07/2000, n. 9648 e Cassazione 23/08/99, n. 8832)

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