In caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare, si verifica l’inadempimento qualora l’immobile oggetto del preliminare sia gravato da un’ipoteca, non dichiarata dal promittente venditore al momento della sottoscrizione del contatto. Detto inadempimento non viene meno neppure qualora la banca ipotecante assentisse alla liberazione, se tale assenso sia successivo alla domanda di risoluzione, che preclude alla parte inadempiente la possibilità di adempiere la propria obbligazione.
Tribunale Milano sez. IV, 12/07/2019, n.7008