Riguardo alle agevolazioni per la prima casa, le modalità di calcolo della superficie utile escludono balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine

Ottobre 11, 2020by Studio Legale Mauro

In tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della “prima casa” ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, tariffa I, nota II bis, la sua superficie utile – superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchine, non potendo, invece, applicarsi criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, n.21871

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