Nel contratto di appalto non vi è esonero da responsabilità per i vizi dell’opera se si sostiene di aver eseguito le direttive del committente dovendo l’appaltatore assolvere al proprio dovere osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli.
Tribunale Milano sez. VII, 05/11/2020, n.6996


