In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e della sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto, appunto, ad una corrispondente indennità.
Corte appello Catania sez. II, 21/01/2020, n.177