La delazione ereditaria: cos’è, a cosa serve, il rapporto con la vocazione ereditaria, i vari tipi di delazione, il caso della coesistenza tra successione legittima e testamentaria

A seguito dell’apertura della successione, mentre la vocazione ereditaria consente di individuare i chiamati all’eredità, ossia coloro che potranno divenire eredi, la delazione, altro momento fondamentale del procedimento successorio, rappresenta la concreta offerta dei beni ereditari al chiamato, senza la quale a quest’ultimo non potrebbe essere riconosciuto il diritto di accettare l’eredità.

È bene quindi precisare sin da subito che stante il divieto dei patti successori previsto dal nostro sistema giuridico, la delazione ereditaria non può mai essere pattizia, potendo invece realizzarsi unicamente per testamento o per legge.

Allorché le due fasi del procedimento successorio della vocazione e della delazione arrivino a coincidere dal punto di vista temporale, e pertanto la concreta offerta del patrimonio del defunto al chiamato all’eredità si verifichi immediatamente, vale a dire all’apertura della successione, si parla di delazione attuale.

Si parla invece di delazione condizionale nel caso in cui l’offerta concreta dell’eredità venga subordinata a condizione sospensiva, generando nel chiamato una mera aspettativa di delazione che potrà essere soddisfatta soltanto col verificarsi della condizione stessa.

È poi, per esempio, all’origine di una delazione successiva il c.d. fedecommesso assistenziale, che è l’istituto giuridico a mezzo del quale il de cuius, per testamento, prevede l’obbligo per l’istituito (che può essere soltanto una persona interdetta che sia coniuge o discendente del testatore) di conservare il patrimonio ereditario ricevuto, di modo che, alla sua morte, possa essere automaticamente trasferito alla persona o all’ente che, sotto il controllo del tutore, si sia preso cura del soggetto incapace medesimo.

Inoltre, ove esista un diritto di accrescimento tra coeredi o collegatari – che si ha quando una o più persone, eredi o legatari che siano, sono chiamate a succedere congiuntamente, e una di esse non voglia o non possa accettare l’eredità – la delazione è detta solidale, considerato che in casi del genere si reputa sussistente una delazione unica, capace di estendere progressivamente la propria operatività col venir meno dei diritti dei chiamati all’eredità impossibilitati o non intenzionati a succedere a titolo universale o particolare.

Se infine si considera l’istituto giuridico della rappresentazione, in virtù del quale i discendenti (c. rappresentanti) sono chiamati a succedere nel luogo e nel grado del loro ascendente (c.d. rappresentato) che per rinuncia alla successione, premorienza, assenza o indegnità, non voglia o non possa accettare l’eredità o il legato del de cuius, ci si imbatte in un’ipotesi di delazione indiretta.

Da ultimo, è legittimo domandarsi di che tipo di delazione sia consentito parlare in caso di coesistenza tra successione legittima e testamentaria, ossia di un’evenienza che se ora rappresenta una possibilità certamente ammessa nel nostro ordinamento, nel passato, e segnatamente nel diritto romano, non lo era affatto, essendo sempre stata negata.

Ebbene, anche in relazione a situazioni del genere, la riflessione dottrinale suole riferirsi al concetto di delazione unica benché complessa, escludendo quindi, al riguardo, l’esistenza di più delazioni.

D’altra parte, è lo stesso codice di diritto sostanziale ad ammettere che se l’erede ha accettato l’eredità nel contesto di una successione legittima, egli deve essere automaticamente considerato anche erede testamentario allorché, in un momento successivo al predetto atto di accettazione, venga rinvenuto un testamento in precedenza ignoto.

Studio Legale Mauro