In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131 del 1986, tariffa prima, art. 1, nota II bis, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, – come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), – nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore.
Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, n.5349