Fideiussione del terzo per gli obblighi assunti con il contratto di locazione: il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata

Luglio 10, 2020by Studio Legale Mauro

Nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell’indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex articolo 1591 del Cc, in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. L’obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell’immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto.

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, n.11587

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