Potendosi far riferimento all’istituto della condizione sospensiva di efficacia del contratto, la registrazione del contratto di locazione va qualificata alternativamente in termini di fattispecie sanante la nullità con effetto retroattivo ovvero in termini di “condicio iuris” di efficacia del contratto che, laddove avverata, è in grado di attribuire efficacia e vincolatività all’accordo negoziale con effetto retroattivo ex art. 1360 c.c.. In ogni caso, indipendentemente dall’inquadramento teorico, va pur sempre riconosciuta l’efficacia retroattiva della registrazione.
Corte appello Roma sez. VIII, 03/06/2020, n.2607