Senza conformità edilizia ed urbanistica, né coerenza catastale non può esserci il trasferimento coattivo del bene

Luglio 17, 2020by Studio Legale Mauro

Il disposto comma 1 bis dell’art. 29 l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall’art. 19, comma 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, con la l. 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.; la presenza delle menzioni catastali (l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest’ultima sostituibile da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell’azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione; la produzione delle suddette menzioni catastale, quando le stesse non siano già contenute nel contratto preliminare dedotto in giudizio, può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, n.12654

Studio Legale Mauro