La semplice consegna del titolo non è sufficiente a costituire e perfezionare la caparra confirmatoria

Luglio 28, 2021by Studio Legale Mauro

L’assegno bancario è sempre consegnato salvo buon fine, mentre è in capo al prenditore l’obbligo di provvedere all’incasso del titolo. La semplice consegna di un assegno bancario non determina l’effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo. La consegna dell’assegno bancario avviene sempre – secondo la formula correntemente in uso al riguardo – “salvo buon fine”: il perfezionamento della caparra si verifica, cioè, solo nel “momento della riscossione della somma recata dall’assegno”. Ove il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, è suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario – che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile unicamente al comportamento del prenditore.

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2021, n.19265

E’ opportuno precisare e ricordare che la caparra confirmatoria è un contratto reale e si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato.

La consegna di un assegno bancario non corrisponde alla consegna del denaro. La S.C. ha spiegato che la semplice consegna di un assegno bancario non determina l’effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo. La consegna dell’assegno bancario avviene sempre – secondo la formula correntemente in uso al riguardo – «salvo buon fine»: il perfezionamento della caparra si verifica, cioè, solo nel momento della riscossione della somma recata dall’assegno.

Ne deriva che l’effetto proprio della caparra, si ricollega alla riscossione della somma recata dall’assegno.

Studio Legale Mauro