Tribunale Torino sez. III, 12/04/2021, n.1746
Poteri della parte adempiente in caso di inadempimento di contratto con caparra confirmatoria
Qualora la parte non inadempiente preferisca domandarne la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., invece di recedere dal contratto, la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo “in re ipsa”, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l’eventuale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’altra parte.
Corte appello Perugia sez. I, 02/04/2021, n.202
La caparra confirmatoria e la clausola penale sono incompatibili con la richiesta di recesso
La caparra confirmatoria ha la duplice funzione di garantire l’esecuzione del contratto e di determinare in via forfetaria il danno derivante dal recesso di una parte a causa dell’eventuale inadempimento dell’altra. Anche se è possibile astrattamente che nel medesimo contratto coesistano due strumenti di determinazione convenzionale del danno da inadempimento (caparra e clausola penale in aggiunta), tuttavia questi si rivelano incompatibili qualora sia stato esercitato il recesso in luogo della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto.
Tribunale Rovigo sez. I, 01/04/2021, n.219
Preliminare di compravendita e caparra confirmatoria
In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che ha ricevuto la caparra ed abbia poi provocato la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. prima dell’instaurazione del giudizio, può successivamente agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., con diritto di conservare definitivamente la caparra ricevuta.
Comm. trib. prov.le Lecce sez. I, 19/03/2021, n.501
La caparra penitenziale non configura come una plusvalenza assoggettabile a tassazione
In tema di I.R.P.E.F., la caparra penitenziale, che viene trattenuta dal promittente venditore per effetto dell’esercizio del diritto di recesso da parte del promittente acquirente, non configura come una plusvalenza assoggettabile a tassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.6, comma 2 e 67, comma 1, lett.a) e b), del T.U.I.R..
Tribunale Potenza sez. I, 18/03/2021, n.306
Natura e funzione della caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria ha natura reale e accessoria rispetto al contratto principale e svolge una funzione composita, ossia rafforza il vincolo contrattuale e costituisce di autotutela predeterminazione convenzionale del danno risarcibile. A differenza della caparra penitenziale, la caparra confirmatoria non attribuisce il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo contrattuale, ma consente alla parte non inadempiente di risolvere il contratto in autotutela, esercitando la facoltà di recesso, senza ricorrere all’autorità giudiziaria o intimare la diffida, sul presupposto di un inadempimento o di un ritardo imputabile all’altro contraente che non rivesta scarsa importanza.
Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 18/02/2021, n.123
Se il contratto preliminare di vendita di un immobile prevede la dazione di una caparra confirmatoria si applica l’imposta di registro proporzionale nella misura del 0,50%
In tema di imposta di registro, la dazione anticipata di una somma di denaro, effettuata al momento della conclusione del contratto, costituisce caparra confirmatoria qualora risulti espressamente che le parti abbiano inteso attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione, ma anche quello di rafforzamento e garanzia dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale, in tal caso si applica l’art.6 della Tariffa, parte prima, ai sensi del quale è dovuta l’imposta di registro proporzionale dell’0,50%.
Corte appello Roma sez. IV, 08/02/2021, n.925
Preliminare di compravendita e caparra confirmatoria
La parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (art. 1385, comma 2, c.c.) e, in quest’ultimo caso, ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria o restituire il suo doppio, non anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento che ha giustificato il recesso.
Tribunale Lodi sez. I, 28/01/2021, n.78
La domanda di risoluzione contrattuale è incompatibile con quella di recesso
I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale, da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall’altra, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicché, proposta la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non potrà essere consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra. Tuttavia, l’alternativa tra il recesso del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria e la risoluzione, non è tra recesso e risoluzione di diritto, bensì tra recesso e risoluzione giudiziale con eventuale risarcimento del danno che andrà liquidato nella sua effettiva entità.
Tribunale Torino sez. II, 20/11/2020, n.4038
Recesso e risoluzione per inadempimento: differenze
La domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto e, in via subordinata, domanda di risoluzione per inadempimento, seppure da ritenersi differenti strutturalmente, e dunque non cumulabili, possono essere formulate contestualmente nel medesimo atto introduttivo del giudizio se poste in relazione di “alternatività assoluta” ovvero in relazione di “subordinazione condizionata” al mancato accoglimento della domanda che è stata indicata come prioritaria dallo stesso attore. Occorre infatti considerare come recesso e risoluzione si fondino sui medesimi presupposti: il recesso per inadempimento ex art. 1385, II comma, c.c., costituisce uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile, con la conseguenza che devono essere utilizzati gli stessi criteri previsti per la domanda di risoluzione per inadempimento. I presupposti del recesso sono dunque i medesimi della risoluzione per inadempimento, vale a dire l’imputabilità e la non scarsa importanza dell’inadempimento stesso avuto riguardo all’interesse del creditore.


