Disturbo alla quiete pubblica: cartelli informativi e controlli esterni non sono sufficiente ad escludere la responsabilità del titolare del locale per gli schiamazzi della clientela

In tema di disturbo alla quiete pubblica, l’accertata esposizione di cartelli informativi nello spazio esterno al bar non è sufficiente ad assolvere all’obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete, né l’eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo è sufficiente. Per escludere la responsabilità del titolare del locale, invece, sono necessari altri comportamenti quali l’aver chiamato le forze dell’ordine e l’essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta dalla tutela della pubblica quiete.

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21097

Studio Legale Mauro