Uso della cosa comune, l’utilità aggiuntiva tratta da un comunista non può andare a discapito degli altri

Settembre 22, 2021by Studio Legale Mauro

In tema di comunione, se è vero che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, è altrettanto vero che mediante questa utilizzazione non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di quest’ultimi. A tal fine, va, quindi, puntualizzato che l’uso del singolo comproprietario può ritenersi consentito solo ove l’utilità aggiuntiva non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù a carico del suddetto bene comune. Applicando tale principio generale ne deriva che anche l’assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada, comportando ciò un’utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto dell’indicata servitù (confermata l’illegittimità delle opere realizzate da una s.r.l. volte alla trasformazione dei locali condominiali di sua proprietà in box, per effetto della quale si era verificata l’inutilizzabilità come parcheggio dell’area stradale posta in corrispondenza degli ingressi, con perdita della possibilità di parcheggio per sei autovetture nella strada privata di proprietà dei condomini di vari stabili).

Cassazione civile sez. II, 15/09/2021, n.24937

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