Esclusa l’esenzione dall’IMU per i coniugi non legalmente separati e residenti in due Comuni diversi

Gennaio 19, 2022by Studio Legale Mauro

In tema di i.m.u., l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: la residenza, accertabile tramite i registri dell’anagrafe; la dimora abituale, ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno. Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, n.1199

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