AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Se la persona poi sottoposta all’amministrazione di sostegno, anteriormente all’apertura di tale procedura, abbia rilasciato una procura generale o speciale, con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, essa ha bensì espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al procuratore. Ma se poi sia nominato un amministratore di sostegno e gli siano conferiti poteri di rappresentanza, la procura di data anteriore, dunque, si estingue se riguarda tutti quegli atti per cui sono estese al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le stesse limitazioni imposte alla persona interdetta o inabilitata, dato che viene meno il presupposto sul quale la procura si fonda e, cioè, la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. Risulta evidente che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l’ha rilasciata.

Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16052

Studio Legale Mauro

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