Il diritto all’agevolazione ‘prima casa’

La normativa vigente subordina il diritto all’agevolazione ‘prima casa’ all’effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, a nulla rilevando il fatto che l’immobile sia effettivamente abitabile. Nello specifico, nessuna rilevanza può riconoscersi alle giustificazioni addotte dal contribuente circa il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione; quindi, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile. 

Comm. trib. reg. Abruzzo sez. VI – L’Aquila, 01/03/2022, n. 122 

Studio Legale Mauro

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