Il promissario acquirente sulla base di un contratto preliminare ad effetti anticipati non è tenuto al pagamento dell’ICI

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell’imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Ne deriva che, non potendo ritenersi soggetto passivo dell’imposta il promissario acquirente sulla base del contratto preliminare ad effetti anticipati, in quanto mero detentore qualificato, tenuto al pagamento dell’imposta è unicamente il proprietario dell’immobile compromesso in vendita.

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2022, n.24972

Studio Legale Mauro

Leave a Reply