La proposizione di cui al comma 6 dell’art. 3 D.Lgs. 23/2011 che prevede l’esclusione dell’applicabilità della cedolare secca alle locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, va correttamente intesa con riguardo alla figura soggettiva del locatore, nel senso che l’esclusione dell’istituto opera soltanto laddove sia il locatore ad esercitare l’impresa (l’arte o la professione). L’agevolazione si applica, invece, ai locatori di immobili che rivestono la qualità di persone fisiche e che operano per scopi privi di finalità imprenditoriali, i quali pongono a reddito i propri immobili adibiti ad uso abitativo per conseguire semplici ricavi da locazione.
Comm. trib. prov.le sez. I – Novara, 21/03/2022, n. 50