Il requisito relativo all’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è requisito di validità del contratto di mediazione

Il requisito relativo all’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall’altra, comporta che la prova dell’iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l’indicazione del numero d’iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l’apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l’iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.

Cassazione civile sez. II, 24/10/2023, n.29506

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