Nel caso di acquisto immobiliare che sia poi dichiarato inefficace per accoglimento dell’azione revocatoria, l’acquirente ha diritto a riavere indietro il prezzo, posto che tale somma è stata pagata come controprestazione di un bene che non è entrato nel suo patrimonio. In sostanza la restituzione si giustifica in ragione del fatto che la corresponsione del prezzo alla parte venditrice è rimasta priva di causa, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale; la restituzione prescinde dalla colpa e dalla responsabilità tanto del venditore, quanto dell’acquirente e discende dall’inefficacia del negozio traslativo e dalla necessità di ripristinare lo status quo ante. Di contro non possono essere risarciti i danni in senso stretto e cioè tutte le altre spese sopportate in funzione ed in occasione dell’acquisto immobiliare, quali mutuo, spese di notaio o somme dovute a terzi che avevano favorito l’affare in virtù del fatto che, in base all’art. 1227, comma 2 c.c. il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Tribunale sez. III – Torino, 10/02/2022, n. 545