In caso di acquisto caducato da revocatoria il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo, ma non delle spese accessorie

Nel caso di acquisto immobiliare che sia poi dichiarato inefficace per accoglimento dell’azione revocatoria, l’acquirente ha diritto a riavere indietro il prezzo, posto che tale somma è stata pagata come controprestazione di un bene che non è entrato nel suo patrimonio. In sostanza la restituzione si giustifica in ragione del fatto che la corresponsione del prezzo alla parte venditrice è rimasta priva di causa, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale; la restituzione prescinde dalla colpa e dalla responsabilità tanto del venditore, quanto dell’acquirente e discende dall’inefficacia del negozio traslativo e dalla necessità di ripristinare lo status quo ante. Di contro non possono essere risarciti i danni in senso stretto e cioè tutte le altre spese sopportate in funzione ed in occasione dell’acquisto immobiliare, quali mutuo, spese di notaio o somme dovute a terzi che avevano favorito l’affare in virtù del fatto che, in base all’art. 1227, comma 2 c.c. il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. 

Tribunale sez. III – Torino, 10/02/2022, n. 545 

Studio Legale Mauro

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