In tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, nel caso di inadempimento della controparte, la parte adempiente può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o può recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), oppure può chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c..
Tribunale Torino sez. II, 15/09/2022, n.3593