La cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l’esistenza dell’animus donandi; pertanto, chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso.
Cassazione civile sez. I – 03/04/2023, n. 9197