La destinazione di locale ad alloggio del portiere è inquadrabile nello schema della servitù

Il negozio con cui si imprime ad un immobile il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni “propter rem”. Il vincolo di destinazione, essendo volto a beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di proprietà esclusiva degli obbligati, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso.

Cassazione civile sez. II, 10/06/2024, n.16083

Studio Legale Mauro

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