Preliminare di vendita: la condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo è qualificabile come mista

Qualora le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo dal comportamento del promissario acquirente ma anche del promittente venditore nell’approntare le attività necessarie al verificarsi della condizione. La mancata erogazione del prestito comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’articolo 1359 del codice civile, un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente.

Cassazione civile sez. II, 31/05/2022, n.17571

 

Studio Legale Mauro

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