In caso di vizi o difformità dell’opera in un contratto di appalto, il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore. La colpa dell’appaltatore è presunta fino a prova contraria, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale. I vizi riscontrati nell’opera sono presumibilmente imputabili all’appaltatore, a meno che questi dimostri il contrario.
Cassazione civile sez. II, 01/03/2024, n.5525