Risulta legittima la videosorveglianza a protezione di una proprietà

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (fattispecie relativa all’installazione di un sistema di videosorveglianza posizionato sulla facciata esterna di una casa e diretto a riprendere il tratto di strada privata antistante il cancello di ingresso della proprietà).

Cassazione civile sez. I, 19/03/2024, n.7289

Studio Legale Mauro

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