Il vano sottotetto dell’edificio condominiale deve essere considerato come pertinenza dell’ultimo appartamento laddove le sue dimensioni non debordino rispetto a quell’appartamento, sia accessibile solo con una botola sul solaio munita di scala retrattile in metallo, sia privo di finestre o punti luce ed abbia un’altezza limitata tale da impedire il facile movimento a causa della presenza di travi in legno basse.
Cassazione civile sez. II – 18/04/2023, n. 10269


