Per il disposto dell’art. 1757 c.c. il mancato avveramento della condizione sospensiva, avendo inibito l’efficacia del contratto preliminare fin dal suo nascere, ovvero la realizzazione del programma negoziale, o affare, osta al pagamento della provvigione, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un “affare” (contratto preliminare di vendita) non sottoposto ad alcuna condizione.
Tribunale Salerno sez. II, 10/05/2016, n.2057