Decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità per i chiamati ulteriori

Febbraio 2, 2020by Studio Legale Mauro

In materia ereditaria, sebbene per i chiamati ulteriori la concreta offerta dell’eredità non coincida con l’apertura della successione – realizzandosi invece eventualmente in un momento successivo e soltanto se i primi chiamati non possano o non vogliano ereditare – il termine di prescrizione del loro diritto di accettare l’eredità decorre, comunque, dal giorno di apertura della successione, salvo che vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia successivamente venuto meno.

In tal modo, nondimeno, la lettera dell’articolo 480 del Codice Civile finisce per essere un’eccezione alla regola stabilita dal combinato disposto degli articoli 2935 cod. civ., relativamente alla decorrenza della prescrizione, e 523 cod. civ., che fa riferimento all’ordine della devoluzione nella successione testamentaria.

L’eccezione in questione, ad ogni buon conto, trova giustificazione in virtù del dettato normativo di cui all’articolo 481 cod. civ., il quale riconosce a chiunque vi abbia interesse, e perciò innanzitutto ai chiamati ulteriori, la possibilità di esperire la c.d. “actio interrogatoria” con la quale domandare al giudice di prevedere un termine anteriore a quello decennale di scadenza della prescrizione, entro cui il delato dichiari se intende accettare o rinunciare all’eredità.

Cassazione 27/09/2012, n. 16426

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