Inesistenza di due distinti diritti di accettazione dell’eredità

Febbraio 2, 2020by Studio Legale Mauro

L’articolo 483 del Codice Civile, assegnando rilevanza automatica al testamento scoperto in un momento successivo all’accettazione dell’eredità, senza prevedere per esso un’ulteriore atto di accettazione, contribuisce a ribadire che con riferimento al compendio ereditario relitto dal de cuius, le previsioni ordinamentali non contemplano due differenti diritti di accettazione dell’eredità – l’uno previsto dalla normativa in materia di successione legittima e l’altro dalla legislazione in tema di successione testamentaria – ma un unico diritto di accettazione destinato a prescriversi, ove non esercitato per tempo, nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

La scelta effettuata al riguardo dal legislatore si spiega quindi con l’esigenza di stabilire, in via definitiva, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le varie categorie di successibili, così da garantire, trascorso un determinato periodo di tempo, la necessaria tutela a chi abbia accettato, nel sopraindicato termine decennale, l’eredità offertagli per testamento o per legge.

Cassazione 08/01/2013, n. 264

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