Contratto di locazione: fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore e oneri del locatore

Novembre 28, 2019by Studio Legale Mauro

Nel caso in cui vi sia una fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, qualora sopraggiunga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora richiede che il locatore stesso «fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».  

E’ affermato un principio di diritto secondo cui, in ipotesi di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un contratto di locazione, qualora vi sia una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, vi è l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a questi l’autorizzazione a continuare a far credito al debitore, in virtù dell’art. 1956 c.c., richiede che il locatore medesimo «fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c.»

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 13/11/2019, n. 29364/19

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