Perentorietà del termine entro il quale l’erede beneficiato è tenuto ad invitare creditori e legatari a presentare le rispettive dichiarazioni di credito

Novembre 27, 2019by Studio Legale Mauro

Il termine di un mese dalla notificazione dell’opposizione da parte di creditori o legatari, previsto dall’art. 498, comma 2, cod. civ., entro il quale l’erede beneficiato, a mezzo di un notaio del luogo di apertura della successione, è tenuto ad invitare detti opponenti a presentare le rispettive dichiarazioni di credito nell’ulteriore termine fissato dal notaio stesso, è coerente con l’esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell’eredità ed è pertanto da considerarsi necessariamente perentorio, non potendo quindi mai avere natura ordinatoria come invece talora erroneamente affermato dalla giurisprudenza di merito.

Cassazione civile, sez. II, 20/11/2019, n. 30247

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