La diligenza del mediatore immobiliare e i limiti della sua responsabilità

Ottobre 1, 2020by Studio Legale Mauro

Ecco alcune sentenze di merito recenti che delineano la responsabilità e gli oneri del mediatore immobiliare nello svolgimento della sua attività.

In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell’immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.

Tribunale Frosinone sez. II, 21/07/2020, n.516

In tema di attività di mediazione, in base al combinato disposto dell’art. 1759 c.c. con l’art. 1176 c.c., l’obbligo di informazione incombente sul mediatore si estende alle circostanze, anche se non note al mediatore stesso, conoscibili con l’uso della diligenza da lui esigibile in ragione della qualità professionale dell’attività di mediazione nel regime introdotto dalla L. n. 39/1989, che ne ha subordinato l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso.

Tribunale Roma sez. X, 21/05/2020, n.7579

In un affare relativo alla compravendita di un immobile, è configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente, qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l’ordinaria diligenza professionale. Conseguemntemente, qualora il mediatore professionale non sia in grado di poter riferire al potenziale acquirente che il venditore è in possesso di un titolo di provenienza apparentemente idoneo a legittimarlo a vendere secondo l’id quod plerumque accidit, deve quantomeno informare l’acquirente di tale situazione, mettendolo così in condizione di determinarsi autonomamente. In mancanza, è legittima la richiesta di restituzione della provvigione illegittimamente trattenuta dal mediatore inadempiente.

Tribunale Napoli sez. II, 19/05/2020, n.3518

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