Nuova costruzione e destinazione di alcuni spazi a parcheggi

Settembre 2, 2020by Studio Legale Mauro

La speciale normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 18, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi, a parcheggi, in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio determinando, mediante un vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condòmini dell’edificio, senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione, fermo però che, ove manchi un’espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento, al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c. (nella specie, individuazione dei posti assegnati era stata rimessa alla decisione assembleare, la quale aveva deciso di realizzare un’aiuola. Pertanto, solo successivamente alla costruzione di quest’ultima gli spazi erano divenuti insufficienti, riconducendosi l’atto di violazione del vincolo di destinazione non al contenuto degli atti dispositivi o al comportamento della controparte, bensì alle determinazioni della stessa assemblea condominiale).

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, n.18029

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