Accettazione o rinuncia all’eredità: il termine decadenziale fissato dal giudice è perentorio

Febbraio 16, 2020by Studio Legale Mauro

In materia di successioni ereditarie, il termine di cui all’articolo 481 del Codice Civile indicato dall’autorità giudiziaria affinché, prima del decorso dello stesso, il delato manifesti la propria volontà di accettare o rinunciare all’eredità, è un termine decadenziale che ha carattere perentorio, il cui scopo è di porre fine alla situazione di incertezza che normalmente contraddistingue il procedimento successorio fino al momento dell’atto di accettazione da parte del delato medesimo.

Pertanto, ove nel tempo indicato dal giudice, sia mancata la riferita dichiarazione di colui a cui era stata concretamente offerta l’eredità, il diritto di accettare verrà perso, essendo esclusa ogni possibilità di prolungamento del termine previsto dall’articolo 481 del Codice Civile e risultando irrilevante, al riguardo, la dilazione che, ai sensi dell’articolo 488 del Codice Civile, l’autorità giudiziaria può accordare esclusivamente per compiere l’inventario.

Ciò chiarito, va altresì precisato che la richiesta rivolta al giudicante di fissazione del termine contemplato dall’art. 481 cod. civ., è possibile anche nel caso in cui il delato sia incapace, e che comunque, più in generale, in ossequio alla lettera dell’articolo 345 del codice di rito, l’istanza in questione non può mai essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello.

(Cassazione 11/04/2019, ordinanza n. 10252; Cassazione 26/03/2012, n. 4849; Cassazione 22/02/88, n. 1885; e Cassazione 25/06/85, n. 3828)

IN SINTESI: Perentorietà del termine decadenziale fissato dal giudice per l’accettazione o la rinuncia all’eredità, e divieto di proposizione per la prima volta in appello dell’istanza di cui all’articolo 481 del Codice Civile

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