Responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente: nei “gravi vizi” va collocato anche l’inadeguato isolamento acustico dell’immobile

Febbraio 2, 2020by Studio Legale Mauro

In  tema di inadeguato isolamento acustico degli immobili va qualificata sub specie di azione ex art. 1669 c.c. con conseguente soggezione ai relativi termini di decadenza in punto di denunzia dei gravi vizi (un anno dalla scoperta) ed in punto di prescrizione della relativa azione da parte del committente (un anno dalla denunzia). I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Nel novero dei “gravi vizi” va collocato anche l’inadeguato isolamento acustico dell’immobile, nell’assunto che la nozione di difetto di costruzione ricomprenda anche alterazioni che non investono parti essenziali dell’immobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all’impiego duraturo dell’opera e tali da incidere in modo considerevole sul godimento dell’immobile.

Tribunale Livorno, 20/01/2020, n.60

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