L’opponibilità di un trasferimento immobiliare nei confronti dei terzi dipende esclusivamente dall’anteriorità o meno della trascrizione

Febbraio 2, 2020by Studio Legale Mauro

Nel  nostro ordinamento per la validità inter partes di un trasferimento immobiliare è sufficiente il mero consenso delle parti (sia pure formalizzato all’interno di una scrittura privata), mentre ai fini dell’opponibilità del trasferimento medesimo nei confronti degli aventi causa o dei creditori dell’alienante assume rilievo il regime pubblicitario. E così, laddove risulti trascritto presso i registri immobiliari il pignoramento di un certo immobile, i creditori che partecipano ad una certa procedura esecutiva non possono essere pregiudicati da atti di alienazione aventi ad oggetto quello stesso immobile trascritti dopo il pignoramento (art. 2913 c.c.). L’opponibilità o meno di un certo trasferimento immobiliare nei confronti dei terzi, quindi, dipende esclusivamente dall’anteriorità o meno di una certa trascrizione, la quale costituisce un adempimento del tutto indifferente alla buona fede dell’uno o dell’altro soggetto interessato.

Tribunale Arezzo, 17/01/2020, n.57

Studio Legale Mauro