Mediazione immobiliare e obbligo del mediatore di informare le parti sulle circostanze dell’affare

Febbraio 18, 2020by Studio Legale Mauro

Il mediatore – tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile (nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità del mediatore, escludendo che quest’ultimo potesse pretendere dalla controparte il pagamento della provvigione e delle spese di mediazione perchè, sulla scorta di quanto emerso dagli atti processuali, il carattere non abitabile del sottotetto per cui era causa era conosciuto dal mediatore o doveva essere conosciuto dallo stesso sulla scorta della documentazione già in suo possesso con l’uso dell’ordinaria diligenza, senza necessità di ulteriori accertamenti, nel momento in cui era stata svolta l’attività di mediazione, mentre, al contrario, la pubblicità dell’immobile era idonea ad indurre in errore i potenziali acquirenti su tale circostanza).

Tribunale Monza sez. I, 04/02/2020, n.258

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